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Sanatoria irregolarità formali da “ultimare” entro mercoledì 27 marzo 2024

Ancora pochi giorni per porre in essere gli adempimenti necessari per la regolarizzazione delle violazioni formali prevista dalla “Legge di Bilancio 2023”. Anche se, a tal fine, non è solamente necessario il versamento della (eventuale) seconda rata entro il 02/04/2024, per slittamenti dovuti ai giorni festivi – con rimozione, parimenti, delle irregolarità perpetrate – bensì anche che la prima rata sia stata correttamente versata entro lo scorso 31/10/2023, pena l’inefficacia dell’intera procedura. Quasi al “fotofinish” la sanatoria delle irregolarità formali di cui all’art. 1, commi 166-173 della Legge 197/2022, che ha sostanzialmente riproposto la precedente disciplina di cui all’art. 9 del D.L. 119/2018, e che ha come termine ultimo per porre in essere quanto normativamente il giorno 02/04/2024 (in quanto l’originario termine del 31/03/2024 cade di domenica, ed anche il successivo 01/04/2024 risulta un giorno festivo – con slittamento dunque al giorno che segue). Entro tale termine occorre in particolare: Quanto appena visto circa la rimozione delle irregolarità è un aspetto di sicura rilevanza, dal momento che fin troppi operatori sono erroneamente convinti che sia sufficiente il versamento dell’importo di 200 euro per ogni anno d’imposta per finalizzare la procedura: nulla di più sbagliato invero, dal momento che – facendo salvo ciò che il punto 2.7 del provvedimento prevede per il caso specifico di cui sopra – l’unica ipotesi in cui non è necessario attuare alcun rimedio è quello che fa capo alle casistiche di tardività (tipicamente degli adempimenti / comunicazioni). Dal momento che si tratta, in definitiva, di fattispecie in cui è stata comunque posta in essere – sebbene non tempestivamente – la condotta richiesta dalla legge. Ora, al netto del perimetro di riferimento – violazioni di carattere formale (quindi non incidenti sulla determinazione e/o sul versamento della base imponibile e del tributo rispettivamente) commesse fino al 31/10/2022 – si ricorda che, come previsto dalla norma primaria (comma 173 del citato art. 1), la regolarizzazione in questione ha trovato attuazione grazie al richiamato provvedimento, che ne ha dettagliato alcuni tratti significativi tra cui il fatto che: risultano sanabili solamente le violazioni afferenti alle imposte sui redditi e relative addizionali, all’IVA, all’IRAP, alle ritenute alla fonte e ai crediti d’imposta; la procedura non si applica agli atti di contestazione/irrogazione delle sanzioni divenuti definitivi al 01/01/2023 (data di entrata in vigore della Legge 197/2022) o per i quali è intervenuta una pronuncia giurisdizionale divenuta parimenti definitiva; a regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti, per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, avendo peraltro riguardo sia alle violazioni del monitoraggio che a quelle delle relative imposte patrimoniali. In merito a quanto visto circa il perfezionamento della sanatoria, si fa comunque presente che la disciplina in esame risulta sufficientemente “tranchant” nel definire il momento in cui ha luogo il relativo perfezionamento. In particolare: se il comma 167 dell’art. 1 della “Legge di Bilancio 2023” stabilisce che “Il pagamento della somma di cui al comma 166 è eseguito in due rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023 e il 31 marzo 2024”; il successivo comma 168 dispone a sua volta che “La regolarizzazione si perfeziona con il pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 167 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni”, individuando dunque in questo modo, inequivocabilmente, che la sanatoria viene finalizzata se (e solamente se) la prima delle eventuali due rate, per cui si è optato di versare il dovuto, era stata correttamente adempiuta entro la fine del mese di ottobre 2023. Si può quindi affermare con certezza che, se non era stata versata la prima rata entro l’ultimo giorno del mese di ottobre dello scorso anno, non si può ritenere oggi perfezionata la procedura – in particolare senza che possa rilevare il versamento tardivo dell’intero importo entro la scadenza prevista per il versamento della seconda rata il 02/04/2024.
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