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“Tax free shopping”: nuovo regime dal 1° febbraio venerdì 2 febbraio 2024

“Tax free shopping”: nuovo regime dal 1° febbraio 2024 Ridotta a 70 euro la soglia per i turisti extra-Ue che acquistano beni in Italia Dal 1° febbraio 2024 è entrato in vigore il nuovo regime sul “Tax free shopping”, previsto nell’ultima Legge di Bilancio (Legge n. 213/2023, articolo 1, comma 77), con cui si riduce da 154,94 a 70 euro, la soglia che consentirà ai turisti extra-Ue di acquistare beni in Italia, senza dover corrispondere la relativa imposta o avendo diritto al successivo rimborso della stessa (si veda sul punto anche l’articolo “IVA su cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dall’UE” del 3 gennaio 2024). L’Italia era, infatti, sino ad oggi, il Paese con la soglia “Tax free” più alta in Europa, mentre, gli altri Stati membri l’avevano ridotta o, in alcuni casi, addirittura azzerata, utilizzando il sistema come leva competitiva ed attrattiva nei confronti dei flussi turistici extra-europei. La revisione della soglia minima di spesa del “Tax free shopping”, quindi, rappresenta un’opportunità per promuovere il Made in Italy, in particolare per lo sviluppo dell’artigianato locale e potrà generare impatti positivi su tutta la filiera del turismo, aumentando la domanda sull’intero territorio nazionale. La norma – L’articolo 1, comma 77, della Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), novella l’articolo 38-quater, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, al fine di ridurre da 154,95 a 70 euro, il valore minimo delle cessioni a viaggiatori domiciliati o residenti fuori della UE di beni destinati all’uso personale da trasportarsi nei bagagli personali fuori dal territorio doganale dell’Unione europea che possono essere effettuate senza pagamento dell’IVA. Ciò, al fine di sostenere la ripresa della filiera del turismo nazionale e potenziare il rilancio a livello internazionale dell'attrattività turistica italiana. Tali disposizioni si applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° febbraio 2024. A completamento di quanto sopra esposto, si ricorda che, il citato articolo 38-quater (rubricato “Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea”) del D.P.R. n. 633/1972, al comma 1, dispone che le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un complessivo importo, comprensivo dell’IVA, superiore a 154,95 euro (adesso divenuto 70 euro), destinati all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta. Tale disposizione, si applica a condizione che sia emessa fattura e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello d’effettuazione dell'operazione. L'esemplare della fattura consegnato al cessionario dev’essere restituito al cedente, recante anche l'indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente da apporre prima di ottenere il visto doganale, vistato dall'ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all'effettuazione della operazione. Rimborso dell’imposta - Il comma 2 del summenzionato articolo 38-quater dispone che, per le cessioni suddette, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell'imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l'esemplare della fattura vistato dall'ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello d’effettuazione dell'operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente, il quale ha diritto di recuperare l'imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro dove si annotano le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione (articolo 25, D.P.R. n. 633/1972), anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
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