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Sale la ritenuta dall’8 all’11 per cento sui bonif venerdì 26 gennaio 2024

Sale la ritenuta dall’8 all’11 per cento sui bonifici per agevolazioni fiscali Tra le novità introdotte dalla nuova Legge di bilancio spicca la misura che verrà applicata dal 1° marzo prossimo, riguardante l’aumento dall’8 all’11 per cento della ritenuta sui bonifici parlanti per ottenere le agevolazioni fiscali. Quando si eseguono lavori su edifici esistenti per i quali si intende beneficiare della detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie (50%) o sul risparmio energetico (65%), di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 22.12.1986 n. 917, è obbligatorio effettuare i pagamenti con un apposito modulo di bonifico per le detrazioni fiscali. Esistono differenze importanti fra il modello di bonifico per le detrazioni fiscali e il bonifico ordinario. Innanzitutto nel bonifico per le detrazioni fiscali ci sono appositi campi dove indicare la tipologia di detrazione di cui si intende beneficiare (se ristrutturazioni edilizie o risparmio energetico), il codice fiscale di colui che effettua il pagamento (e che beneficerà della detrazione) e il codice fiscale/partita iva del beneficiario del bonifico. Questi campi non sono invece presenti in un bonifico ordinario. Tuttavia, la differenza sostanziale è la ritenuta d'acconto che viene applicata sui bonifici per le detrazioni fiscali. La ritenuta non viene invece mai applicata sui bonifici ordinari. L'art. 25 del Dl 78/2010 (convertito con Legge 122/2010) imponeva che la ritenuta d'acconto ammontasse al 10%. L'aliquota è stata prima ridotta al 4% nel 2011, per essere poi rialzata all'8% con la Legge di Stabilità 2015 (art. 1, comma 657 Legge del 23 dicembre 2014 n. 190) e, ora, con la nuova Legge di bilancio 2024, all’11% per i bonifici effettuati dal 1° marzo 2024. Al momento del pagamento di un bonifico per le detrazioni fiscali, banche e Poste Italiane Spa devono operare automaticamente una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori o dal professionista che li segue. In altri termini, sull'importo versato dal cliente la banca o Poste Italiane Spa trattengono una somma che versano direttamente all'erario a titolo di anticipo delle tasse che l'impresa esecutrice dei lavori o il professionista dovranno pagare in futuro sulla base del proprio reddito. La ritenuta che verrà effettuata dalla banca o dalle poste va calcolata esclusivamente sull'imponibile della fattura e non sull'Iva. Pertanto, rispetto al totale di ogni bonifico, il soggetto incaricato della ritenuta (il cosiddetto sostituto d'imposta) dovrà scorporare l'Iva. Giustamente l'Agenzia delle Entrate rileva che, poiché non sempre l'aliquota Iva sulle fatture per lavori edili è fissa, (per i lavori eseguiti su edifici esistenti può ammontare al 10%, al 22%, e per alcune fatture in parte al 10% e in parte al 22%), non potendo banche e poste verificare ogni volta l'importo esatto corrispondente all'Iva in fattura, l'Agenzia delle Entrate indica che ci si debba sempre riferire all’aliquota più alta, e cioè al 22%. Ogni bonifico verrà quindi sottoposto alla ritenuta dell'8% (o dell’11%) dopo lo scorporo di un’Iva presunta del 22%. Esempio: Fattura di € 10.000 + Iva 10% = € 11.000 totale fattura e totale bonifico. Per il calcolo della ritenuta, la banca scorpora il 22% dell’Iva per determinare l’imponibile ai fini del calcolo della ritenuta: 11.000/122*100 = 9.016,39 imponibile per calcolo ritenuta 9.016,39 x 8% = 721,31 ritenuta pari all’8% (per bonifici effettuati fino al 28/02/2024) 9.016,39 x 11% = 991,80 ritenuta pari all’11% (per bonifici effettuati dal 01/
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