| Le plusvalenze sull’acquisto di crediti d’imposta |
venerdì 19 gennaio 2024 |
| Le plusvalenze sull’acquisto di crediti d’imposta
Con risposta 472 del 2023 l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla tassazione delle plusvalenze derivanti dall’acquisto di crediti di imposta da parte di professionisti/studi associati professionali.
Nel caso di specie ci si riferisce all’acquisto di crediti di imposta di cui all’art. 119 e 121 del DL 34/2020 da parte di uno studio professionale che assoggetta ad imposizione fiscale i propri redditi ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 53 e 5 comma 3 lett. c) del TUIR.
Posto che quindi il valore di acquisto dei crediti sia inferiore al loro valore nominale, e che detti crediti non siano derivanti da prestazioni professionali rese dallo Studio professionale, l’Agenzia si esprime nel merito ritenendo che, ai sensi dell’art. 1 del TUIR, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, costituisce presupposto impositivo il possesso di redditi appartenenti tassativamente ad una delle categorie indicate all’art. 6:
Redditi fondiari;
Redditi di capitale;
Redditi di lavoro dipendente;
Redditi di lavoro autonomo;
Redditi di impresa;
Redditi diversi.
Ai fini dell’Irpef in capo ad una persona fisica pertanto, qualora vi sia un arricchimento non inquadrabile in una delle predette categorie, esso non dovrà essere assoggettato a tassazione.
Per quanto concerne la determinazione del reddito in capo agli Studi professionali, l’Agenzia delle Entrate fa notare come il TUIR assimili le associazioni professionali alle società semplici, tale assimilazione comporta che le associazioni professionali non possono produrre reddito d’impresa ed il proprio reddito è ottenuto dalla sommatoria dei redditi di cui alle categorie indicate all’art. 6, il reddito complessivo così determinato dovrà essere poi imputato per trasparenza agli associati.
|
| |
|
|
Elenco News |
|
|

|