| Modalità di regolarizzazione delle fatture “tax fr |
martedì 16 gennaio 2024 |
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Lo sgravio dell’IVA a favore dei viaggiatori extracomunitari può essere riconosciuto dal dettagliante italiano in base a due modalità alternative, previste dall’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972, ossia:
in sede di cessione, emettendo fattura senza applicazione dell’imposta, da scorporare dal prezzo di vendita; oppure
con rimborso successivo dell’imposta all’acquirente straniero a cura del dettagliante o tramite un’apposita società intermediaria.
È il caso di osservare che il cedente, se richiesta dall’acquirente, è obbligato ad emettere la fattura, ma è rimessa al cedente la scelta se far pagare il prezzo del bene al netto dell’IVA, ovvero se attendere la prova dell’avvenuta uscita dei beni prima di restituire l’imposta. Spetta, invece, al cessionario la scelta di avvalersi o meno di una società di “tax free” per ottenere un rimborso più veloce (risposta n. 93/E/2019).
A prescindere dalla modalità sgravio in concreto utilizzata, i beni venduti devono essere trasportati fuori dalla UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
L’art. 4-bis del D.L. n. 193/2016 ha previsto che, a decorrere dal 1° settembre 2018, l’emissione della fattura relativa alle cessioni di beni a viaggiatori extracomunitari oggetto di procedura di sgravio ex art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972 deve avvenire in modalità elettronica, tramite il sistema OTELLO 2.0, che ha digitalizzato il processo per ottenere il “visto doganale” da apporre sulla fattura.
Particolare attenzione deve essere posta alla regolarizzazione delle operazioni, che alla luce delle indicazioni dell’Amministrazione finanziaria va operata con modalità diverse a seconda della procedura di sgravio adottata.
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