| Superbonus, si salvi chi può |
martedì 16 gennaio 2024 |
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L’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 212 del 2023 dispone che le detrazioni spettanti per gli interventi Superbonus previsti dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, per le quali è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura e/o sconto sul corrispettivo sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso e, in particolare, del mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del Decreto Legge n. 34 del 2020. A queste condizioni, in altri termini, sarà possibile abbandonare la nave.
Benché la norma faccia esplicitamente riferimento al requisito del miglioramento di due classi energetiche, la speciale misura di salvaguardia si applica a tutti gli interventi disciplinati dall’articolo 119 del Decreto Rilancio, Sisma-bonus incluso (che normalmente viene eseguito prima dell’efficientamento energetico). Possono beneficiare di tale disposizione, pertanto, anche i contribuenti che abbiano esercitato una delle opzioni di cui all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020 sulla base di stati di avanzamento lavori di interventi di miglioramento sismico emessi entro il 31 dicembre 2023. Di pari sono coinvolte dalla misura ogni tipologia di unità immobiliare (unifamiliare, plurifamiliare con ingresso autonomo e funzionalmente indipendente, condominiale) e di beneficiario (condòmini, persone fisiche, istituti autonomi case popolari (IACP), cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ONLUS, ADV, APS, ASD).
Affinché la misura si applichi bisogna comprendere se, al 31 dicembre 2023, sia sufficiente l’accertamento dello stato di avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori, con adeguata compilazione della sezione note ed invio nei successivi novanta giorni dell’asseverazione energetica (soluzione preferibile), ovvero la misura di salvaguardia si applichi alle spese la cui asseverazione sia stata effettivamente trasmessa all’Enea entro il 31 dicembre 2023. All’atto pratico, in ogni caso, risulterà fondamentale che all’asseverazione segua la Comunicazione di esercizio dell’opzione, da trasmettersi entro il 16 marzo 2024, termine ultimo per cristallizzare il trasferimento. In via cautelativa, a tal fine, è meglio non considerare i maggiori termini concessi dalla Circolare n. 33 del 2022 in tema di remissione in bonis.
Si tratta di una misura che consentirà di rivoluzionare gli interventi eseguiti, con rinuncia volontaria a parte delle opere progettate, anche consistente. Dopotutto le varianti progettuali, in termini di modifiche o integrazioni al progetto iniziale, variazione dell’impresa incaricata dei lavori o del committente degli stessi e previsione della realizzazione d’interventi trainanti e trainati rientranti nel Superbonus, non previsti nella CILA presentata a inizio dei lavori (Circolare n. 13/E del 2023), sono espressamente ammesse dall’articolo 119, comma 13-quinquies, del Decreto Legge n. 34 del 2020 (da comunicarsi alla fine dei lavori, costituendo integrazione dell’originaria CILA presentata) e non rilevano ai fini del blocco delle cessioni di cui al Decreto Legge n. 11 del 2023 (Circolare n. 27/E del 2023). Venendo meno l’imperativo della conclusione dei lavori, per i beneficiari degli interventi condominiali inizierà un nuovo Superbonus.
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