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Versamento dell’acconto IVA per l’anno 2023. martedì 12 dicembre 2023

Calcolo dell’acconto IVA in caso di variazione di periodicità della liquidazione IVA Entro il prossimo 27 dicembre 2023 va effettuato il versamento dell’acconto IVA per l’anno 2023. Il calcolo dell’importo dovuto può essere determinato utilizzando il criterio “storico”, “previsionale” o “analitico”. Applicando il metodo storico, l’acconto Iva è pari all'88% dell’importo dovuto per il mese o trimestre dell'anno precedente, al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente. Dunque, la base di calcolo su cui applicare l’88% è pari al debito d’imposta risultante: per i contribuenti mensili dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente; per i contribuenti trimestrali ordinari dalla dichiarazione annuale Iva; per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, ecc..) alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente. Con il metodo previsionale l’acconto viene calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare fino al 31 dicembre. Con questo metodo, l’acconto è pari all’88% dell’Iva che si prevede di dover versare: per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili; in sede di dichiarazione annuale Iva, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari; per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”. Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, occorre considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente. Il calcolo con il metodo analitico si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’Iva relativa alle seguenti operazioni: operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali); operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre; operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali). In caso di passaggio nel 2023 a un diverso regime di liquidazione Iva rispetto all’anno precedente, l’acconto è determinato sulla base dei seguenti criteri: passaggio da trimestrale 2022 a mensile 2023: si confronta il dato previsionale del 2023 con il dato storico del 2022, costituito da 1/3 del saldo a debito della dichiarazione Iva relativa al 2022. Per i trimestrali si considera 1/3 dell’Iva versata per il 4° trimestre 2022; passaggio da mensile 2022 a trimestrale 2023: si confronta il dato previsionale del 2023 con il dato storico rappresentato dalla somma dei versamenti Iva dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, al netto di una eventuale eccedenza detraibile risultante dalla liquidazione di dicembre 2022.
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