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Mantenimento del regime forfettario nel 2024 martedì 5 dicembre 2023

Con l’approssimarsi della fine dell’anno, è necessario effettuare una puntuale verifica dei requisiti per il mantenimento del regime forfettario nel 2024. Tra le variabili da considerare, vi sono i redditi di lavoro dipendente ed assimilati percepiti dal contribuente nell’anno precedente, ovvero l’anno 2023. Tali redditi sono parimenti rilevanti nel caso in cui il contribuente non sia già attualmente in esercizio ed intenda aprire una nuova attività nel 2024 con adozione del regime agevolato. A mente di quanto previsto dalla L. 190/2014 che regolamenta, all’articolo 1, commi 54 e seguenti, il regime forfettario, e più nel dettaglio a mente di quanto previsto dal comma 57, non possono avvalersi del regime forfettario – lettera d-ter) - i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. Sono quindi rilevanti i redditi percepiti nell’anno 2023, con riferimento, a titolo indicativo e non esaustivo, a: lavoro dipendente; pensione; contratti a progetto; collaborazioni continuative (compenso all’amministratore). In sintesi, devono essere monitorati tutti i redditi che trovano accoglimento nel quadro RC di Redditi, ivi incluso, stante il richiamo generico agli articoli citati del TUIR, l’assegno divorzile. La norma prevede tuttavia una precisa esimente: il superamento della soglia dei 30.000 euro non è causa ostativa al regime forfettario se il rapporto di lavoro è cessato. Ovvero, ad esempio, potrà aprire partita IVA in regime forfettario, nel 2024, un contribuente che nel 2023 era lavoratore dipendente, con un reddito da CU di 80.000 euro, a condizione che tale rapporto di lavoro sia cessato nel 2023. Pertanto, se per esempio il contribuente dell’esempio cui sopra si dimetta nel mese di dicembre 2023 ma, essendo tenuto a rispettare il preavviso, prosegua a lavorare anche solo un giorno nel 2024, in tal caso non ci si troverà dinnanzi ad un rapporto di lavoro cessato nel 2023, ed il regime forfettario non potrà essere adottato nel 2024, poiché scatta la causa ostativa. Sempre con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente, è altresì importante ricordare che nel computo dei redditi percepiti devono essere considerati anche gli eventuali premi di produttività assoggettati ad imposta sostitutiva. Anche questi, infatti, rappresentano redditi da lavoro dipendente, seppure tassati non ad aliquota ordinaria, al ricorrere dei casi previsti dalla norma. Per quanto riguarda, invece, i redditi da pensione, sfuggono alla verifica della soglia dei 30.000 euro gli eventuali redditi – a tassazione separata – che si riferiscono ad arretrati. Ad esempio, un contribuente in regime forfettario, cui nel 2023 è stata riconosciuta una pensione pari a 28.000 euro, cui si sono aggiunti arretrati assoggettati a tassazione separata per 5.000 euro, potrà mantenere il regime agevolato, poiché ai fini della verifica della causa ostativa che qui ci occupa rilevano solo i 28.000 di pensione (cfr. risposta ad Interpello 102 del 14 aprile 2020).
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