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Fuori dalla rateazione i contributi previdenziali venerdì 1 dicembre 2023

L’imminente riapertura dei termini del ravvedimento speciale, attraverso un emendamento al D.L. 132/2023 cd. decreto Proroghe (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023, Legge 170/2023) apre una breve riflessione sul trattamento dei contributi previdenziali, i quali non sono mai stati ravvedibili “specialmente”. Ciò quanto si evince in maniera chiara dalla L. 197/2022 (co.174-178) istitutiva del ravvedimento speciale che, se prorogata, consentirà di definire le violazioni sostanziali concernenti omessi versamenti - senza dilazione e in un’unica rata con scadenza al 20 dicembre 2023 - ma sempre e solo per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. Inoltre non sono ravvedibili con ravvedimento ordinario, non erano rateizzabili con quello “speciale” con scadenza 2 ottobre né tantomeno saranno rateizzabili (a seguito di proroga) con eventuale unica data al 20 dicembre 2023. Sono invece soggetti a una sanzione “civile” pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato di 5,5 punti Chi ha scelto di aderire all’istituto del “ravvedimento speciale”, oltre alla presentazione della dichiarazione integrativa avrebbe dovuto (e dovrebbe) provvedere al versamento in toto di quanto dovuto a titolo di contributo INPS - non rateizzabile – contestualmente al versamento della prima o unica rata delle imposte. Al più tardi, sempre volontariamente, si sarebbe potuto procedere al versamento INPS in occasione della seconda rata delle imposte (30 ottobre 2023) oppure in un momento successivo al 20 dicembre 2023, comportando in alcuni casi un’uscita di cassa consistente con il necessario il ricorso a finanziamenti esterni. Se non si procede al versamento INPS totale (contestuale o “tardivo”), per mancanza di fondi, il ravvedimento speciale rimarrebbe comunque “in piedi” ma l’Agenzia delle Entrate potrebbe segnalare in maniera immediata l’omissione all’Ufficio INPS competente, il quale provvederebbe con atto di riscossione separato o iscrizione a ruolo, di sua competenza, a recuperare le somme dovute e applicazione di sanzione civile pari al tasso ufficiale di sconto (4,5% maggiorato di 5,5 punti) ed interessi moratori in ragione d’anno. In alternativa, previa comunicazione al funzionario di riferimento, si potrebbe attendere l’emissione di formale avviso di irregolarità derivante da controllo automatizzato così come previsto ex art. 36 bis del DPR 600/73: la dichiarazione integrativa, nella quale il contribuente avrà provveduto alla autoliquidazione dei maggiori contributi INPS dovuti non potrà essere “abbinata” al modello F24 di versamento contributivo, delineandosi la fattispecie di omissione contributiva. La sanzione civile, per i contributi omessi, sarà sempre pari al tasso ufficiale di sconto + 5,5 % ma con la possibilità di rateizzare il versamento in un massimo di 20 rate trimestrali, come per qualsiasi avviso bonario, così come indicato dall’art. 3-bis del D.lgs. 462/97. Quest’ultima soluzione rimarrebbe pertanto la più efficace e finanziariamente sostenibile, dando respiro ai tanti lavoratori autonomi che in alcuni casi si vedrebbero richiesti più di 5.000 Euro di contributi: fondamentale, si rivela a tal proposito la collaborazione, la comunicazione e una esplicita dichiarazione di intenti con l’Amministrazione Finanziaria in sede di definizione e pagamento, al fine di ottemperare al meglio all’obbligazione tributaria.
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