| Acconto IVA 2023 alla cassa il 27 dicembre |
giovedì 30 novembre 2023 |
| Acconto IVA 2023 alla cassa il 27 dicembre
Come ogni anno, entro il 27 dicembre i contribuenti IVA sono chiamati al versamento dell’acconto. Anche quest’anno per l’adempimento non si rilevano novità.
L’acconto dovrà essere versato con codice tributo 6013 per i contribuenti mensili, e 6035 per i contribuenti trimestrali, solo se di ammontare superiore ad euro 103,29.
Per determinare l’ammontare dovuto è possibile fare ricorso al più conveniente delle tre metodologie di seguito riportate:
calcolo storico: l’acconto è pari all’88% dell’IVA a debito che emerge dalla liquidazione dell’anno precedente (dicembre per i mensili, IV trimestre per trimestrali speciali, annuale per trimestrali normali), senza tenere conto dell’acconto versato per il 2022 e di eventuali crediti precedenti. Non rileva l’eventuale adeguamento ISA. In caso di cambio di periodicità il riferimento storico deve essere adattato (1/3 del trimestre in caso di passaggio da trimestrale a mensile, oppure somma di ottobre, novembre e dicembre in caso di passaggio da mensile a trimestrale);
calcolo previsionale: l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si presume sarà a debito per la liquidazione IVA di riferimento (dicembre 2023, IV trimestre 2023 o annuale 2023). Si presti attenzione ai contribuenti trimestrali normali, per i quali occorre “prevedere” anche le eventuali rettifiche effettuate in sede di dichiarazione IVA;
liquidazione al 20 dicembre 2023: l’acconto è pari al 100% del saldo a debito emergente da una specifica liquidazione IVA effettuata alla data del 20/12, considerando, per l’aspetto IVA vendite, tutte le operazioni effettuate, anche se non ancora fatturate, mentre per quanto riguarda l’aspetto IVA acquisti considerando tutte le fatture ricevute e registrate sul registro IVA entro tale data.
Non devono versare acconto IVA:
i contribuenti che nel 2023 sono “non IVA”, ovvero forfettari e in regime di vantaggio, o i contribuenti persone fisiche che hanno locato l’unica azienda posseduta
i contribuenti sprovvisti di un dato sul quale effettuare il conteggio con criterio storico, ovvero coloro i quali nel 2022 non erano titolari di partita IVA, oppure erano in tale anno in regime di vantaggio o forfettario
i contribuenti che non sono tenuti ad effettuare la liquidazione IVA per la quale il versamento dell’acconto si rende dovuto, e quindi, per i mensili, i cessati entro il 30 novembre 2023, e per i trimestrali i cessati entro il 30 settembre 2023.
In caso di mancato o insufficiente versamento la sanzione applicabile è pari al 30% (art. 13 D.lgs. 471/1997), ridotta alla metà se il versamento avviene entro 90 giorni. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. A queste sanzioni è poi ulteriormente possibile applicare le riduzioni previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997 (ravvedimento operoso). |
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