| Tax day: pioggia di scadenze il 30 novembre |
mercoledì 29 novembre 2023 |
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Rottamazione – Entro il 30 novembre occorrerà effettuare il versamento della seconda rata della rottamazione quater, pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di rottamazione. In realtà, per tale termine, così come per le restanti rate, sono previsti i 5 giorni di tolleranza aggiuntivi senza perdere i benefici della definizione agevolata; pertanto, il termine ultimo per effettuare il pagamento è il 5 dicembre 2023. Se il pagamento avverrà oltre tale termine o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.
Remissione in bonis crediti edilizi – I contribuenti che intendevano avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura ma non hanno presentato la relativa comunicazione di opzione entro il 31 marzo 2023, in quanto a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati, possono fruire della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il 30 novembre e versando 250 euro.
Imposta di bollo e-fatture - Entro il 30 novembre p.v. occorrerà effettuare anche il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel III° trimestre del 2023. Per l’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche relative a tale trimestre la scadenza in realtà è 3 in 1. Infatti, oltre al versamento delle FE emesse nel III° trimestre, entro lo stesso termine andrà corrisposta anche l’imposta relativa alle fatture dei primi due trimestri del 2023, se l’importo complessivo è inferiore a 5.000 euro.
Regolarizzazione criptovalute – Inoltre, così come previsto dall’articolo 1, commi da 138 a 142 della legge di bilancio 2023 n. 197/2022, i contribuenti che entro il 31 dicembre del 2021 possedevano cripto-attività, incluse le cripto-valute, e che hanno violato gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o hanno omesso di indicare i relativi redditi in dichiarazione possono procedere alla regolarizzazione presentando apposita istanza e contestualmente versare a sanzione e l’imposta sostitutiva.
LIPE – Come già accennato, entro giovedì p.v. occorre effettuare anche la trasmissione dei dati relativi alle liquidazioni periodiche Iva, relative al terzo trimestre del 2023, effettuate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 e 1 bis del D.P.R. 100/1998 e articoli 73 c.1 lett. e) e 74 comma 4.
Invio dichiarativi – Ulteriore scadenza: l’invio dei dichiarativi relativi all’anno d’imposta 2022. Si ricorda che tale termine non riguarda i soggetti con anno d’imposta non solare, per i quali l’invio è previsto l’undicesimo mese successivo alla conclusione del periodo d’imposta.
È bene ribadire che la mancata presentazione della dichiarazione entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il 120 e il 240 per cento dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da 250 a 1.000 euro.
Si ricorda, inoltre, che, in base all’attuale formulazione del decreto legislativo attuativo della riforma fiscale, dal 2024 vi sarà un’unica scadenza delle dichiarazioni fiscali il cui invio sarà anticipato dal 30 novembre al 30 settembre, ad eccezione del 770 il cui termine resta al 31 ottobre e l’Iva al 30 aprile
Acconti - Sempre entro il 30 novembre 2023 sarà necessario effettuare il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte scaturenti dalla dichiarazione dei redditi. Preme ricordare che secondo quanto previsto dall’articolo 4 del DL n.145/2023, per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta 2022 dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, in luogo del 30 novembre 2023, possono effettuare il versamento della seconda rata di acconto:
entro il 16 gennaio del 2024,
oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Mod. redditi aggiuntivo o correttivo - Inoltre, i contribuenti che hanno già inviato il modello 730/2023 entro lo scorso 2 ottobre e hanno necessità di completare o correggere la dichiarazione possono inviare un modello Redditi aggiuntivo oppure Redditi correttivo, entro il 30 novembre. In particolare, occorre presentare un modello “Redditi aggiuntivo” se è stato inviato il 730 precompilato e, ad esempio, nel 2022 sono stati percepiti redditi soggetti a tassazione separata e a imposta sostitutiva, plusvalenze di natura finanziaria o investimenti e attività finanziarie all’estero (quadri RM, RT e RW).
Invece, se dopo aver inviato il 730 ci si accorge di aver dimenticato dei dati oppure di averli inseriti in modo errato, è possibile presentare, sempre entro il 30 novembre, un modello “Redditi Correttivo”. Dopo questa data sarà possibile presentare solo Redditi integrativo.
Assegnazione/cessione agevolata ai soci – Infine, sempre entro il 30 novembre le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni, che entro il 30 settembre hanno assegnato o ceduto ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, dovranno provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva. |
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