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Rivalutazione quote e terreni nel Modello redditi martedì 28 novembre 2023

Come è noto, il Decreto Energia (D.L. n. 17/2022) ha riproposto la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022. Alle persone fisiche non esercenti attività d’impresa, alle società semplici, agli enti non commerciali, per le attività non inerenti all’esercizio dell’impresa è consentito di rivalutare il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate possedute al di fuori dell’attività d’impresa. In buona sostanza, tali soggetti possono assumere, in luogo del valore di acquisto, il valore delle quote e delle azioni mediante l’assolvimento di un’imposta sostitutiva sul valore risultante dalla perizia previsto per le partecipazioni non quotate e terreni edificabili con destinazione agricola L’operazione, per poter essere attuata, è subordinata a una serie di adempimenti posti a carico del contribuente entro il 15 novembre 2022: redazione ed asseverazione di una perizia di stima; versamento dell’imposta sostitutiva del 14%. La perizia di stima va redatta da un professionista abilitato all’esercizio della professione (nel caso di partecipazioni: dottore commercialista, esperto contabile, revisore legale, perito iscritto alla CCIAA; nel caso di terreni: ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario, perito industriale edile, perito iscritto alla CCIAA) e poi va asseverata presso la cancelleria del tribunale, gli uffici del giudice di pace o presso il notaio. L’imposta sostitutiva del 14% dell’intero valore risultante dalla perizia doveva essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2022 o, in alternativa, in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2022, con le due rate successive maggiorate degli interessi nella misura del 3%. Il versamento doveva essere eseguito utilizzando il codice tributo 8055 per l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni. Con il codice 8056 si sarebbe dovuta versare l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili con destinazione agricola. L’anno di riferimento indicato in F24 è il 2022. Il ritardo nel versamento dell’intera imposta dovuta (o della prima rata) non consente di beneficiare del valore rideterminato ai fini del calcolo della plusvalenza realizzata.
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