| REGIME SANZIONATORIO PER GLI ACQUISTI DEGLI ESPORT |
lunedì 27 novembre 2023 |
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Gli esportatori abituali, per gli acquisti e le importazioni, hanno diritto di avvalersi del regime di non imponibilità IVA di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 previa trasmissione, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento.
Gli acquisti e le importazioni senza applicazione dell’IVA sono ammessi entro il limite del plafond, dato dall’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni intracomunitarie e all’esportazione e delle operazioni assimilate, poste in essere nel corso dell’anno precedente ovvero nei dodici mesi precedenti, come previsto dall’art. 2, comma 2, della L. n. 28/1997 (cd. “plafond”, rispettivamente “fisso” o “solare” e “mobile” o “mensile”).
L’art. 7, comma 3, del D.lgs. n. 471/1997 prevede che chi effettua operazioni senza applicazione dell’IVA in mancanza della dichiarazione d’intento è punito con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’imposta non versata, fermo restando l’obbligo di pagamento della medesima. La norma prosegue stabilendo che, qualora la dichiarazione d’intento sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell’omesso pagamento dell’IVA rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.
La sanzione proporzionale, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 471/1997, si applica anche a chi, in mancanza dei presupposti, dichiara all’altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare senza pagamento dell’imposta ovvero ne beneficia oltre il limite consentito.
Nell’ambito di Telefisco 2023 è stato preso in considerazione il caso dell’esportatore abituale che ha effettuato acquisti entro il limite del plafond disponibile, ma alcuni fornitori hanno emesso le fatture di vendita con il titolo di non imponibilità di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972 per un importo superiore a quello indicato nella dichiarazione d’intento.
Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, all’esportatore abituale non è applicabile il regime sanzionatorio previsto dall’art. 7, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 471/1997, in quanto la dichiarazione d’intento è stata regolarmente emessa e gli acquisti sono stati effettuati nei limiti del plafond.
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