| Legge di Bilancio 2024 - mancata proroga 50% |
martedì 14 novembre 2023 |
| Dal 1° gennaio 2024 non sarà più possibile fruire della detrazione del 50 per cento ai fini Irpef dell’Iva pagata per l’acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale a elevata efficienza energetica.
I soggetti interessati hanno quindi a disposizione ancora due mesi di tempo per stipulare gli atti. A tal fine deve osservarsi che la stipula di un contratto preliminare, ancorché soggetto a registrazione, non consenta di fruire del beneficio fiscale laddove il rogito sia effettuato dall’inizio del nuovo anno.
Il comma 76 in esame così dispone: “Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell’importo corrisposto per il pagamento dell’imposta sul valore aggiunto in relazione all’acquisto effettuato entro il 31 dicembre 2023, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, ceduti da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari o dalle imprese che le hanno costruite. La detrazione di cui al primo periodo è pari al 50 per cento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nel periodo in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi”.
In conseguenza della mancata proroga della misura favorevole ai contribuenti si porrà il problema di come gestire la fase transitoria. Una delle condizioni essenziali per fruire dell’agevolazione consiste, come già detto, nell’effettuazione dell’acquisto dell’immobile entro la fine dell’anno 2023. Pertanto, eventuali acconti corrisposti entro il 31 dicembre prossimo non daranno diritto ad alcun beneficio se entro la fine dell’anno non sarà stipulato il relativo rogito.
Può però verificarsi la situazione contraria. Il contribuente può essere divenuto proprietario nell’anno in quanto l’atto di acquisto viene stipulato entro il 31 dicembre 2023, ma non è stato pagato l’intero prezzo.
In tale ipotesi, trattandosi di una detrazione ai fini Irpef troverà applicazione il principio di cassa. Fin quando non si verifica, quindi, il relativo pagamento il beneficio fiscale non spetta. Se una parte del prezzo viene corrisposto nell’anno 2024 non potrà essere fatta valere la relativa detrazione. Ciò anche laddove il rogito sia stato stipulato prima della fine dell’anno.
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