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Rimborso d'imposta. Decorrenza della prescrizione martedì 7 novembre 2023

Rimborso d'imposta. Decorrenza della prescrizione Cassazione tributaria, ordinanza depositata il 6 novembre 2023 «In materia di imposte dirette, in tema di rimborso del credito esposto in dichiarazione, i termini entro cui l’Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento, sono volti ad imporre un obbligo all’Amministrazione, ma non pongono un limite all’esercizio dei diritti del contribuente e dunque non incidono sul decorso del termine di prescrizione del credito di quest’ultimo». Si tratta del principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione (Sez. V civ.) con l’ordinanza n. 30768/2023, depositata ieri. Il giudizio – molto brevemente - scaturisce dal rigetto di un’istanza di rimborso formulata da una società nel 2013 per un credito IRPEG emergente dalla dichiarazione dei redditi presentata il 31 ottobre 2000. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 c.c., nonché 36-bis D.P.R. n. 600/73, per avere la C.T.R. della Lombardia ritenuto che la prescrizione del diritto al rimborso decorresse dal consolidamento del credito, conseguente al compimento, da parte dell’Ufficio, del controllo positivo sui dati esposti nella dichiarazione, secondo la procedura di liquidazione delle imposte di cui all’art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, oppure dal mancato esercizio, nei termini decadenziali di legge, del potere di rettifica della dichiarazione della contribuente. Ebbene, tale critica erariale è stata condivisa dai giudici della Sezione Tributaria dell’Alta Corte. L’orientamento seguito - Nel motivare l’annullamento senza rinvio della sentenza pronunciata dal Collegio milanese, gli Ermellini hanno richiamato, tra l’altro, l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui, in tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio "quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum" (S.U. civ. n. 5069/2016). Da tale principio è stata, in seguito, tratta la conclusione (Cass. Sez. 7132/2019) che, in tema di rimborso di imposta, lo svolgimento senza rilievi del controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 non equivale a riconoscimento implicito del credito esposto in dichiarazione, potendo questo essere contestato anche dopo la scadenza dei termini per l'accertamento, sicché detto controllo non incide sul decorso del termine di prescrizione del credito. Nella successiva evoluzione giurisprudenziale, è stato sottolineato poi che «alcuna disposizione fa divieto al soggetto, che ritenga di vantare un'eccedenza a credito, di far valere il proprio diritto negli ordinari termini di prescrizione e formulare istanza di rimborso, senza dover attendere lo spirare del termine fissato all'Amministrazione per l'accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 43 (In tal senso già Sez. U. n. 2687 del 7/02/2007). Non sussiste, cioè la necessità della preventiva scadenza dei termini entro cui l'Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento vero e proprio: termini di decadenza volti ad imporre un obbligo interno all'Amministrazione, ma non a porre un limite all'esercizio dei diritti del contribuente. Tale esercizio è come detto, coltivabile nei termini di prescrizione ordinari, come disposto, dall'art. 2946 c.c., la cui decorrenza, ex art. 2935 c.c., prende avvio dal giorno in cui ii diritto può essere fatto valere, salvo diversa diposizione di legge» (Cass. Sez. V n. 5796/2020, in motivazione). Nel caso che ci occupa, in definitiva - come eccepito dall’Amministrazione -, tra l’esposizione nella dichiarazione (presentata il 31/10/2000) del credito maturato nel 1999 e la proposizione della domanda di rimborso (19/02/2013) è decorso il termine di prescrizione decennale, «(anche dove si tenesse conto del termine necessario alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile in sede giurisdizionale, in pendenza del quale il termine di prescrizione deve intendersi sospeso: Cass. 22/01/2018, n. 1543)». Ragion per cui, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di legittimità, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente, con enunciazione del principio di diritto di cui s’è detto all’inizio: «In materia di imposte dirette, in tema di rimborso del credito esposto in dichiarazione, i termini entro cui l’Amministrazione deve esercitare i propri poteri di liquidazione, controllo formale o accertamento, sono volti ad imporre un obbligo all’Amministrazione, ma non pongono un limite all’esercizio dei diritti del contribuente e dunque non incidono sul decorso del termine di prescrizione del credito di quest’ultimo».
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