| Legge di bilancio 2024: stretta sulle compensazion |
lunedì 30 ottobre 2023 |
| In un precedente intervento (v. “Innalzamento della soglia per l’esonero dal visto di conformità” sul Quotidiano del 27/10/2023) abbiamo affrontato la disposizione dell’articolo 14 dello schema di decreto legislativo per la semplificazione degli adempimenti tributari, rubricato “innalzamento della soglia per l’esonero del visto di conformità”, che introduce importanti novità in tema di compensazioni per i soggetti che accedono ai benefici premiali ISA.
Di segno opposto l’articolo 23 della bozza della Legge di bilancio 2024 che modifica in senso restrittivo le possibilità di compensazione ed introduce misure di contrasto all’evasione, nonché più rapide modalità di pignoramento dei rapporti finanziari con le quali l’Ader potrà riscuotere più agevolmente le somme dovute dai contribuenti morosi.
In particolare, è sancito che, in deroga alla possibilità di estinguere l’obbligazione tributaria anche mediante compensazione (ex articolo 8 L. 212/2000), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori ad euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 241/1997. Tale divieto cessa a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate.
Inoltre, la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS, può essere effettuata:
dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva; dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge; in pratica, in modo analogo alla compensazione dei crediti erariali.
Per quanto concerne, infine, i crediti di qualsiasi importo per premi ed accessori maturati nei confronti dell’INAIL, la compensazione può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell’Istituto.
Si segnala, inoltre, la seguente ulteriore previsione normativa.
Gli effetti conseguenti al contrasto alle “finte” partite iva di cui all’articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, si producono anche in conseguenza della notifica da parte dell’ufficio di un provvedimento che accerta la sussistenza dei presupposti per la cessazione della partita IVA, in relazione al periodo di attività, nei confronti dei contribuenti che nei 12 mesi precedenti abbiano comunicato la cessazione dell’attività. |
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