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Chi risponde dei debiti tributari dell’associazio lunedì 10 dicembre 2018

La responsabilità solidale personale riconosciuta, ai sensi dell’articolo 38 del Codice civile, in capo a chi agisce in nome per conto dell'associazione non riconosciuta, ponendo in essere, a prescindere dalla rappresentanza formale dell'ente, la concreta attività negoziale riferibile all'associazione stessa, è applicabile anche ai debiti di natura tributaria. Anche per i debiti d'imposta delle associazioni non riconosciute, che non sorgono su base negoziale, ma "ex lege" al verificarsi del relativo presupposto, non è, infatti, escluso che, in aggiunta alla responsabilità del fondo comune, possa essere chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la complessiva gestione associativa nel periodo considerato. Tuttavia, il richiamo all'effettività dell'ingerenza, implicito nel riferimento all'aver "agito in nome e per conto dell'associazione" espressamente contenuto nell'articolo 38 citato, vale a circoscrivere la responsabilità personale del soggetto investito di cariche sociali alle sole obbligazioni che siano concretamente insorte nel periodo di relativa investitura.
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