| Il ricorso è inammissibile solo se non conforme |
venerdì 19 aprile 2013 |
| La Ctp di Avellino, quarta sezione, con la sentenza n. 19 del 13 febbraio 2013, ha stabilito che nel processo tributario la sostanza prevale sulla forma. Pertanto il ricorso è valido anche se il difensore del contribuente non attesti, come impone la legge, che la copia depositata presso la segreteria della commissione sia conforme all’originale consegnato o spedito alla controparte. Il ricorso è inammissibile solo se originale e copia del ricorso siano sostanzialmente difformi. |
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