| Redditometro: prova costi di gestione |
lunedì 8 aprile 2013 |
| La Commissione Tributaria Provinciale di Torino, con la sentenza 39/04/2013, ha stabilito che il maggior reddito accertato con il redditometro deve essere commisurato di volta in volta sulla base delle giustificazioni addotte dal contribuente in sede di risposta al questionario o in sede di adesione.
Per tale motivo, qualora il diretto interessato dimostri che i costi effettivamente sostenuti per il mantenimento di un bene indicatore di capacità contributiva (nella fattispecie l'automobile) sono complessivamente inferiori alle risultanze redditometriche, il giudice tributario deve disapplicare lo strumento presuntivo e utilizzare la spesa effettiva ricostruita dal contribuente.
Inoltre viene evidenziato che il vecchio accertamento redditometrico rappresenta un abuso del diritto poiché impone l'applicazione astratta di indici e coefficienti che determinano un valore presunto di reddito non supportato da ragionevolezza e duttilità. |
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