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L’autotutela parziale non è impugnabile martedì 12 marzo 2013

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2013 ha precisato che un provvedimento di autotutela parziale non si configura come un nuovo atto sostitutivo del precedente annullato, bensì come una rettifica dell'originaria pretesa impositiva. Pertanto, il termine di 60 giorni per la presentazione del ricorso decorre dalla data di notifica dell'atto originario. L’Amministrazione finanziaria ha la facoltà quando i vizi non incidono sulla validità dell'atto impositivo (ad esempio in caso di errore di calcolo), di rettificare la propria pretesa con un provvedimento di autotutela parziale, da comunicare al contribuente. Il provvedimento di rettifica in autotutela deve essere comunque più favorevole al contribuente rispetto all'atto originario.
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