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Terzo settore: Imu per gli enti non commerciali martedì 5 marzo 2013

In materia di Imu per gli enti non commerciali, l'art. 7 del D.M. 19 novembre 2012, n. 200 dispone che entro il 31 dicembre 2012 tali enti dovevano predisporre o adeguare il proprio statuto alle novità introdotte dall'art. 3, comma 1, del medesimo provvedimento. A tale riguardo il Dipartimento delle Finanze chiarisce che la predetta data del 31 dicembre 2012 “non deve considerarsi perentoria”. Ciò vale anche per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Si precisa inoltre che per “altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente” - espressione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera a), del citato D.M. n. 200 del 2012 devono intendersi quelle espressamente previste dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (dettato in materia di Ici). Quanto alla lettera c) del medesimo art. 3 ai sensi del quale in caso di scioglimento dell'ente non commerciale il suo patrimonio dev'essere devoluto ad un altro ente non commerciale che “svolga un'analoga attività istituzionale” l'Amministrazione fiscale chiarisce che si deve trattare di un'attività affine o omogenea o di sostegno all'attività istituzionale svolta dall'ente in scioglimento.
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