| La compensazione crediti verso la Pa con i debiti |
venerdì 18 gennaio 2013 |
| I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
La misura introdotta dal Governo Monti ha richiesto tempi piuttosto lunghi di attuazione e la certificazione dei crediti concretamente è partita da poco.
Per far funzionare in pieno la certificazione è stato indispensabile renderla pienamente utilizzabile all'interno del sistema bancario, con gli strumenti della certificazione pro solvendo (con rischio di inadempimento che rimane in carico al creditore) o pro soluto (in cui il rischio viene invece assunto dalla banca). Le regole attuative ammettono a compensazione però solo i ruoli emessi fino al 30 aprile 2012 e pertanto restano esclusi tutti i crediti successivi.
Sarebbe opportuno modificare i limiti temporali di applicazione della compensazione o cancellarli completamente. |
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