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Indagini fin.: somme di terzi sul proprio conto martedì 15 gennaio 2013

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 433 dell'11 gennaio 2012, ha statuito che il titolare dei conti correnti bancari è assoggettabile all'Irpef sulle somme transitanti sui propri conti anche nell’ipotesi in cui una sentenza penale accerti che il denaro transitato sia del marito o di un terzo. Per i giudici della Suprema Corte è irrilevante la valutazione del giudice penale, acriticamente recepita dalla sentenza impugnata, secondo cui il titolare effettivo delle somme transitate sui conti correnti era in realtà il coniuge della contribuente. Il presupposto dell'Irpef è il possesso di determinati redditi. Il significato minimo comune del termine possesso comporta, ai fini della tassabilità, la riferibilità ad un soggetto di determinati redditi e la titolarità in capo a lui medesimo dei poteri di disposizione in relazione a tali redditi come nel caso delle somme su un conto corrente bancario.
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