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Presunzione semplice "nuovo” redditometro mercoledì 9 gennaio 2013

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23554/2012 del 20 dicembre, ha rilevato che anche il nuovo redditometro (così come il “vecchio”) è da inquadrare tra le presunzioni semplici, per cui non si inverte in alcun modo l'onere probatorio nei confronti del contribuente. La Corte ha ulteriormente precisato che «l'accertamento sintetico disciplinato dall'articolo 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dall'articolo 22 del D.L. n. 78 del 2010 tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo del contribuente mediante i cosiddetti elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale».
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