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L’IMU colpisce anche i terreni incolti martedì 8 gennaio 2013

L'IFEL, con una nota del 3 gennaio, ha precisato che l'esenzione dall'IMU spetta solo ai terreni «agricoli», cioè quelli adibiti ad una delle attività previste nell'articolo 2135 del Codice Civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse). Si rileva che la questione ha delle conseguenze anche in materia di IRPEF, dato che il reddito dominicale dei terreni non affittati deve essere assoggettato all'imposta sui redditi solo in caso di esenzione dall’IMU. In particolare, l’IFEL sottolinea due aspetti: il primo è che ai terreni «incolti», contrariamente a quanto potrebbe trasparire dalla circolare n. 3/DF/2012 e dalle istruzioni alla dichiarazione IMU che sul punto si prestano a qualche «ambiguità interpretativa», non si può applicare lo stesso regime previsto per quelli «agricoli» (tranne il caso, disciplinato dall'articolo 13, comma 5, del D.L. n. 201 del 2011, in cui il possessore sia un agricoltore iscritto nell'apposita previdenza); il secondo, e più importante, è che tutti i benefici riconosciuti dalla legge ai terreni, compresa l'esenzione di cui all'articolo 7, lett. h) del D.Lgs. n. 504 del 1992, si riferiscono, in modo espresso ed inequivoco, ai «terreni agricoli» come definiti dall'articolo 2, lett. c), del D.Lgs. n. 504 del 1992. Dal che ne consegue che i terreni situati nei Comuni ricadenti in aree montane o di collina (ed elencati nella circolare n. 9/1993) sono esenti da IMU solo se adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Al contrario, ne risulta che i terreni «incolti» sono assoggettati all'imposta ovunque essi si trovino.
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