| Detrazione Irpef del 36% |
mercoledì 2 gennaio 2013 |
| La sezione staccata di Brescia della Commissione tributaria regionale della Lombardia, con la sentenza n. 134/65/2012, depositata il 18 dicembre 2012, ha riconosciuto la validità della detrazione del 36% per lavori di ristrutturazione edilizia anche nell’ipotesi in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate non dal beneficiario ma dallo studio tecnico che ha seguito tali lavori edilizi.
Il D.M. 18 febbraio 1998, n. 41, non prevede espressamente che la comunicazione debba essere necessariamente inviata dal beneficiario della detrazione, il quale è tenuto solo a comunicare la data di inizio dei medesimi.
Nel caso esaminato la comunicazione era stata personalmente redatta e sottoscritta dal contribuente mentre lo studio tecnico si era unicamente occupato della spedizione della raccomandata al centro operativo di Pescara. |
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