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Niente esenzioni per il contributo unificato giovedì 27 dicembre 2012

La Direzione Giustizia Tributaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la direttiva n. 2/2012, ha fornito alcuni chiarimenti in merito al pagamento del contributo unificato nel processo tributario. In particolare è stato precisato che le Amministrazioni Pubbliche e i Concessionari sono tenuti a pagare tale contributo in considerazione del fatto che il legislatore non ha previsto esenzioni di natura soggettiva. Inoltre, la prenotazione a debito è ammessa solo per le Amministrazioni dello Stato e le Agenzie Fiscali (rimanendo pertanto escluse le Amministrazione Pubbliche, i Concessionari o gli Agenti della riscossione) e, in caso di irregolarità commesse dalla parte o dal difensore, la segreteria della Commissione Tributaria deve notificare presso il domicilio eletto un invito al pagamento per il recupero del contributo. Si ricorda che la misura del contributo è rapportata al valore della controversia, con importi che variano da 30 euro, per controversie di modesto valore (fino a 2.582,28 euro), fino a 1.500 euro per le controversie il cui valore supera 200.000 euro.
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