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Ulteriori chiarimenti cedolare secca venerdì 21 dicembre 2012

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 47/E del 20 dicembre 2012, ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina della cedolare secca. Viene in particolare approfondita la tematica della c.d. remissione in bonis introdotta dall'articolo 2 del D.L. n. 16/2012, relativamente alla cedolare secca sulle locazioni abitative. Tale disposizione normativa consente al contribuente in ritardo con gli obblighi di preventiva comunicazione o con gli adempimenti di natura formale richiesti per la fruizione di benefici di natura fiscale o per l’accesso a regimi fiscali opzionali, di sanare tale dimenticanza versando l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997. La circolare in oggetto fornisce inoltre precisazioni in merito al regime fiscale applicabile, ai fini dell’imposta di registro, ai contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo non registrati o registrati con indicazione di un importo inferiore a quello effettivo, nonché alla registrazione dei contratti di comodato fittizio.
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