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CONTENZIOSO TRIBUTARIO - Mediazione lunedì 19 novembre 2012

Il Direttore Affari Legali e Contenzioso dell’Agenzia delle Entrate, Vincenzo Busa, ha fornito alcuni chiarimenti sulle questioni procedurali del reclamo/mediazione per gli atti fino a 20.000 euro. In particolare è stato precisato che, partendo dal presupposto che l'accordo di mediazione può portare all'annullamento totale dell'atto o alla rideterminazione della pretesa, è rilevante l'indicazione a considerare le valutazioni di legittimità e le conclusioni effettuate in sede di mediazione da parte dell'ufficio come riferimento per l'emissione degli atti impositivi successivi relativi alla medesima fattispecie giuridica ed emessi verso lo stesso contribuente. In altre parole l'accordo con la mediazione può portare un effetto di giudicato esterno per l'ufficio competente a emettere gli atti per i successivi anni d'imposta con la conseguenza che, in tal caso, dovrà rideterminare la pretesa impositiva e le relative sanzioni applicando i parametri stabiliti con la mediazione. Sono evidenti i vantaggi per il contribuente che, chiuso il primo avviso di accertamento in mediazione, potrebbe così ricevere gli atti relativi agli anni d'imposta successivi (si pensi a una verifica dell'ufficio dove vi siano contestazioni che si riflettono in più anni d'imposta) con la pretesa impositiva calcolata secondo i canoni dell'accordo.
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