| Sostituzione per maternità - contratti a termine |
lunedì 5 novembre 2012 |
| In caso di sostituzione di dipendente assente per maternità è possibile assumere personale con contratto a tempo determinato ma, in tal caso non sussiste l’obbligo di rispettare i termini per la successione dei contratti previsti dal D.Lgs. n. 368/2001, art. 5, comma 3.
Ai sensi dell’art. 4, D.Lgs. n. 151/2001, in caso di sostituzione di lavoratrici e lavoratori assenti dal lavoro in virtù delle disposizioni del Testo Unico sulla maternità e paternità, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con parere del 4.10.2001, ha chiarito che tra due contratti a termine stipulati con lo stesso lavoratore per sostituire due dipendenti assenti per maternità, non sussiste l’obbligo del rispetto dei termini previsti per la successione di contratti a tempo determinato previsti dall’art. 5, comma 3 del D.Lgs. n. 368/2001 (da ultimo modificato dalla Legge n. 92/2012), e cioè 60 giorni in caso di contratto di durata fino a sei mesi oppure 90 giorni in caso di contratto di durata superiore ai sei mesi.
La motivazione alla base di tale esclusione, per lo stesso Ministero, sta nel fatto che le norme del Testo Unico sulla maternità e paternità, trattandosi di disciplina specifica, prevalgono su quelle del D.Lgs. n. 368/2001. |
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