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Cancell. d’ufficio ipoteche per modesti importi mercoledì 31 ottobre 2012

In base alle istruzioni inviate nei giorni scorsi da Equitalia agli agenti della riscossione emerge che le mini ipoteche saranno cancellate d'ufficio. In particolare è stato previsto che tutte le misure di garanzia reale dei debiti fiscali e previdenziali iscritte da Equitalia per importi inferiori a 8.000 euro dovranno essere annullate anche se il contribuente non ne ha fatto richiesta; in dettaglio: tra le ipoteche attivate prima del 2 dicembre 2005, verranno meno quelle per importi inferiori a 1.549,37 euro, per quelle iscritte dopo il 2 dicembre 2005 saranno cancellate quelle di importo inferiore agli 8.000 euro. Infatti si ricorda che, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 602 del 1973 (modificato dal D.L. n. 16 del 2012), Equitalia ora non può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito da incassare non supera i 20.000 euro. Tuttavia, in passato, tale limite era stato fissato più in basso, precisamente a 3 milioni di lire (ossia 1.550 euro circa) dal D.Lgs. n. 193 del 2001 e poi a 8.000 euro dal D.L. n. 203 del 2005 (in vigore, appunto, dal 3 dicembre 2005). Le linee guida prevedono comunque uno specifico ordine di priorità nella trattazione delle pratiche: in primo luogo saranno cancellate le ipoteche gravanti sui debitori già raggiunti da procedure cautelari o esecutive (o che si prevede di raggiungere a breve); successivamente sarà la volta dei contribuenti che devono versare all’Erario, all’INPS o ad altri enti pubblici più di 20.000 euro; quindi verranno interessati i debitori «minori». Resta fermo che il venir meno dell'ipoteca non interromperà l'azione di recupero, che potrà proseguire attraverso l'utilizzo degli altri strumenti messi a disposizione dalla legge (fermo amministrativo, pignoramento ecc.). Con l'estinzione automatica dell'ipoteca saranno anche eliminati i relativi oneri di iscrizione e di cancellazione.
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