| Notifica di atti ad un indirizzo non aggiornato |
venerdì 26 ottobre 2012 |
| La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41662 del 25 ottobre 2012, ha ritenuto illegittima la notifica dell’inizio del processo penale inviata all’indirizzo recuperato dall’anagrafe tributaria, ma risultato non aggiornato in quanto il soggetto imputato aveva già cambiato da anni la propria residenza.
Secondo i giudici della Suprema Corte "il solo fatto che la Guardia di finanza avesse recuperato l'indirizzo dove notificare l'avviso del processo dall'anagrafe tributaria, in occasione di una vecchia verifica fiscale, che in precedenza coincideva con la residenza, è insufficiente a garantire che il contribuente dovesse ritenersi concretamente a conoscenza della pendenza del processo." |
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