| Il tempo determinato dopo la riforma del lavoro |
venerdì 28 settembre 2012 |
| La riforma del lavoro, in vigore dal 18 luglio 2012, prevede una modifica della disciplina del contratto a tempo determinato. Rimane invariata la norma che prevede che la durata massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare i 36 mesi se instaurati per mansioni equivalenti. Nei 36 mesi rientrano anche i contratti di somministrazione intercorsi tra lavoratore e utilizzatore. Sarà possibile prolungare, senza che sia formalizzata una proroga specifica, il rapporto di lavoro di 30 giorni (se il contratto era di massimo 6 mesi) o di 50 giorni (se il contratto era superiore a 6 mesi). Al superamento dei predetti periodi, il rapporto si intende a tempo indeterminato dalla scadenza del prolungamento.
Sarà possibile stipulare un contratto a tempo determinato senza causale per massimo 12 mesi. Si deve trattare del primo rapporto a tempo determinato instaurato tra le parti e non potrà essere prevista alcuna proroga. Il periodo di interruzione tra due contratti a tempo determinato dovrà essere di almeno 60 giorni, se il precedente contratto (o i precedenti contratti qualora si trattasse di un primo contratto più la sua proroga) aveva durata massima di 6 mesi, o di 90 giorni, se il precedente contratto era superiore a 6 mesi. I C.C.N.L. potranno prevedere la riduzione della vacanza contrattuale per determinate motivazioni. Ai rapporti a termine sarà applicata un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,4%, fatte salve alcune eccezioni (i lavoratori assunti in sostituzione di colleghi assenti, lavoratori stagionali, apprendisti), che sarà restituita in parte (fino a 6 mensilità di contributo già pagato), in caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
Il contributo aggiuntivo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.
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