Studio Rositani
 
login password  
Registrati | Recupera password | Amministrazione
HOME CHI SIAMO CONTATTI PRIVACY SERVIZI UTILI
Studio Rositani - consulenza del lavoro, societaria e assistenza legale in materia del lavoro
CONSULENZA
DEL LAVORO
CONSULENZA
FISCALE
SERVIZI
CONTABILI
DIRITTO
DEL LAVORO
PAGHE
ON-LINE
Il tempo determinato dopo la riforma del lavoro venerdì 28 settembre 2012

La riforma del lavoro, in vigore dal 18 luglio 2012, prevede una modifica della disciplina del contratto a tempo determinato. Rimane invariata la norma che prevede che la durata massima dei contratti a tempo determinato non potrà superare i 36 mesi se instaurati per mansioni equivalenti. Nei 36 mesi rientrano anche i contratti di somministrazione intercorsi tra lavoratore e utilizzatore. Sarà possibile prolungare, senza che sia formalizzata una proroga specifica, il rapporto di lavoro di 30 giorni (se il contratto era di massimo 6 mesi) o di 50 giorni (se il contratto era superiore a 6 mesi). Al superamento dei predetti periodi, il rapporto si intende a tempo indeterminato dalla scadenza del prolungamento. Sarà possibile stipulare un contratto a tempo determinato senza causale per massimo 12 mesi. Si deve trattare del primo rapporto a tempo determinato instaurato tra le parti e non potrà essere prevista alcuna proroga. Il periodo di interruzione tra due contratti a tempo determinato dovrà essere di almeno 60 giorni, se il precedente contratto (o i precedenti contratti qualora si trattasse di un primo contratto più la sua proroga) aveva durata massima di 6 mesi, o di 90 giorni, se il precedente contratto era superiore a 6 mesi. I C.C.N.L. potranno prevedere la riduzione della vacanza contrattuale per determinate motivazioni. Ai rapporti a termine sarà applicata un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,4%, fatte salve alcune eccezioni (i lavoratori assunti in sostituzione di colleghi assenti, lavoratori stagionali, apprendisti), che sarà restituita in parte (fino a 6 mensilità di contributo già pagato), in caso di trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. Il contributo aggiuntivo entrerà in vigore dal 1° gennaio 2013.
      Elenco News  

 

 NEWS
leggi tutte le news 
 
Studio Rositani


Unione Nazionale Consumatori

© 2010. STUDIO ROSITANI -
Via Giorgio Miceli, 41- 89123 Reggio Calabria. Tel. 0965-923321 - P.IVA 03105950806