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L’esattore deve esibire anche la matrice martedì 25 settembre 2012

La Commissione tributaria regionale di Bari, con la sentenza n. 3/6/12, ha accolto il ricorso di un contribuente che aveva contestato la mancata notifica di alcune cartelle esattoriali comportanti l’iscrizione di ipoteca legale in quanto il concessionario della riscossione, oltre a fornire la prova della notifica, non aveva esibito anche la matrice o la copia delle cartelle medesime. L’articolo 26, comma 4, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che l'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento e ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Secondo i giudici pugliesi la mancata allegazione delle cartelle, o di una loro copia o matrice, non può inoltre essere sanata con l'esibizione degli estratti dei ruoli esattoriali in quanto tali evidenze sono documenti elaborati dal medesimo esattore e nessuna disposizione normativa attribuisce agli stessi valenza di prova inoppugnabile.
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