| Scuole Paritarie:tributi evasi sanzioni non dovute |
lunedì 24 settembre 2012 |
| Non sono dovute le sanzioni se il contribuente attende pagamenti dalla P.A.
Per la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, qualora il mancato pagamento di tributi sia dovuto a difficoltà finanziarie causate dal mancato o ritardato pagamento di commesse da parte delle Amministrazioni Pubbliche, e il fatto sia documentato e provato esaurientemente dal contribuente, le sanzioni relative all’omissione del pagamento dei tributi non sono dovute.
In particolare, con la sentenza n. 158/29/12 del 20 giugno scorso, viene stabilito che una «causa di forza maggiore» può consistere nel dimostrare (e documentare) che il mancato pagamento e le difficoltà finanziarie della società morosa dipendono dai notevoli ritardi nel pagamento di servizi regolarmente eseguiti su commesse di una Amministrazione Pubblica (nel caso di specie la regione Campania).
Le motivazioni della sentenza si basano sul difetto del requisito della colpevolezza previsto dal comma 5 dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e ricalcano quanto osservato dalla recente giurisprudenza di merito: «Quando l'inosservanza della norma è necessariamente e inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell'obbligazione delle soprattasse».
Inoltre il collegio giudicante ha rilevato come la materia fiscale si fondi su principi di correttezza ed equità e, conseguentemente, non può mai trovare giustificazione logica, prima ancora che giuridica, la «punizione» indiscriminata dell'incolpevole contribuente che versi, e lo provi, in uno stato di incapacità economica.
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