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IRAP - Ancora dubbi per i revisori e i sindaci giovedì 20 settembre 2012

In attesa che il Governo proceda alla valutazione dei possibili interventi sull'intera materia IRAP, permangono ancora diversi dubbi per la compilazione della dichiarazione di commercialisti (e degli altri professionisti) che svolgono anche l'attività di sindaco o revisore legale in società ed enti. Infatti la trasmissione telematica del modello IRAP, che scade il prossimo 1° ottobre, necessita di alcune scelte che le diverse sentenze della Corte di Cassazione non aiutano ad assumere con serenità. In particolare, la posizione dell’Agenzia delle Entrate è nota e non ha subito modifiche: con la risoluzione n. 78/E del 2009, l'Agenzia ha affermato che quando il provento derivante dall'attività di sindaco viene attratto nell'ambito del reddito di lavoro autonomo (in forza dell'articolo 50, comma 1, lettera c-bis del TUIR), non è possibile considerare singolarmente il relativo compenso rispetto agli altri percepiti nel periodo, con conseguente integrale assoggettamento ad IRAP dell'intera attività svolta dal professionista. Tuttavia, la Corte di Cassazione (oltre ad una serie di commissioni di merito, tra cui C.T.P. Ancona n. 63/1/08, C.T.P. Novara n. 4/1/2010 e C.T.P. Lucca n. 119/1/2009) ritiene che i compensi derivanti da questi incarichi vadano, ai fini IRAP, tenuti separati dal resto dell'attività, atteso che per questo tributo hanno rilevanza solo le attività “tipiche” dell'ambito professionale (regolate dal comma 1 dell'articolo 53 del TUIR) e non quelle “atipiche”, soprattutto se il legislatore le ha, in linea di principio, assimilate alle attività di lavoro dipendente.
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