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Con la riforma, “progetto” maggiormente definito giovedì 30 agosto 2012

La riforma Fornero (Legge n. 92 del 2012) sul lavoro autonomo interviene anche sui contratti di lavoro a progetto. In particolare i committenti che usano queste forme di collaborazione devono rispettare le nuove regole per non incorrere nella conversione del rapporto in lavoro subordinato. Con effetto sulle collaborazioni instaurate dal 18 luglio, viene modificata la fattispecie contrattuale del lavoro a progetto, con tre interventi principali: la definizione specifica di progetto: in particolare il contratto deve essere ricondotto ad uno o più specifici progetti collegati ad un risultato finale, non può ripetere l'oggetto sociale del committente e non può consistere nello svolgimento di compiti ripetitivi, l'istituzione del «compenso minimo» che non può essere inferiore a quanto previsto dalla contrattazione collettiva o, in mancanza di questa, non può essere inferiore alle retribuzioni minime previste dai C.C.N.L. per i lavoratori con profilo analogo, e la regolazione delle ipotesi di recesso che, prima della scadenza, è ammesso solo per giusta causa.
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