| Omessi o tardivi versamenti di tributi |
lunedì 13 agosto 2012 |
| L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 33/E del 3 agosto 2012, ha precisato che è possibile ricorrere all'istituto della mediazione tributaria anche nelle ipotesi di omessi o tardivi versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'Iva e dell'Irap, se il valore della controversia è di ammontare non superiore a 20mila euro.
Il contribuente, presentando il reclamo mediazione può fruire della riduzione delle sanzioni al 40 per cento, con il pagamento della sanzione in misura ridotta al 12 per cento dell'imposta non versata.
In caso di presentazione del reclamo mediazione, l'Amministrazione finanziaria, richiamando i chiarimenti forniti al punto 6.2 della circolare n. 9/E del 19 marzo 2012, ha confermato che qualora non vi siano margini per la riduzione della pretesa, l'Ufficio, ancorché non obbligato, è legittimato a concludere un accordo di mediazione che confermi integralmente il tributo contestato con l'atto impugnato, con conseguente beneficio della riduzione delle sanzioni irrogate.
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