| IMU: esenzioni con il contagocce |
giovedì 12 aprile 2012 |
| Con la nuova imposta locale (IMU) viene ristretto l'ambito delle esenzioni prima riconosciute dalla normativa ICI. Infatti, non possono più fruire dell'agevolazione fiscale gli immobili posseduti dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e non viene altresì riproposta l'esenzione neppure per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili che vengono recuperati per essere destinati ad attività assistenziali.
In particolare per gli immobili posseduti dagli enti pubblici (Stato, Regioni, Province e Comuni) l’esenzione IMU è applicabile solamente per gli immobili situati sul territorio dell’ente e purché destinati esclusivamente ai compiti istituzionali: la novità è rappresentata dal fatto che l'esonero è condizionato dalla destinazione degli immobili e non compete più per quelli ubicati sul territorio di altri enti.
Inoltre godono dell’esenzione IMU anche i fabbricati, e le loro pertinenze, destinati esclusivamente all'esercizio del culto (chiese, moschee), purché compatibile con i principi contenuti negli articoli 8 e 19 della Costituzione, e i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina.
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