| In via di approvazione il regime IVA di gruppo |
venerdì 23 marzo 2012 |
| Il D.D.L. di riforma fiscale prevede l'introduzione, nell'ordinamento nazionale, del regime IVA di gruppo come configurato dall'art. 11 della direttiva 2006/112/CE, già attuato dalla maggior parte dei Paesi UE.
In sintesi, anche in Italia i gruppi societari potranno operare come un unico soggetto passivo IVA, con conseguente consolidamento delle posizioni debitorie e creditorie e, irrilevanza delle cessioni e prestazioni scambiate fra le società che vi aderiscono.
Nel dettaglio, l'art. 11 della direttiva dispone che gli Stati membri, previa consultazione del comitato IVA, possano considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel territorio dello Stato membro che siano giuridicamente indipendenti e, parimenti, strettamente vincolate tra loro da rapporti finanziari, economici e organizzativi.
Qualora lo Stato membro si avvalga di questa facoltà, è possibile individuare le misure necessarie finalizzate a prevenire fenomeni di elusione o di evasione dell'imposta. Pertanto, tale disposizione comunitaria permette agli Stati membri la facoltà di configurare come un unico contribuente IVA, sia nei rapporti con i terzi che in quelli interni, differenti soggetti giuridici che siano tra loro collegati dai predetti vincoli.
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