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La tariffa d'igiene ambientale non soggetta a IVA mercoledì 14 marzo 2012

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3576/2012, ha stabilito che la tariffa d'igiene ambientale (Tia) è un tributo e, quindi, non assoggettabile ad Iva. Sulla base di tale decisione si riapre la possibilità per ottenere il rimborso dell'Iva pagata sulla Tia1. La strada era stata aperta dalla Corte Costituzionale che aveva negato il carattere tariffario della "Tia1" introdotta dal decreto Ronchi del 1997. Tale decisione aveva creato panico nell'Amministrazione finanziaria in quanto la tassa si applicava, a fine 2008, a circa 17 milioni di cittadini e alle imprese sparse in circa 1.193 Comuni, con una stima di richiesta di rimborso dell'Iva pagata per circa 200 milioni l'anno. Considerato poi il termine di prescrizione quinquennale, la partita arrivava a circa 1 miliardo. Per cercare di mettere riparo a tale situazione, il D.L. n. 78/2010 stabiliva la natura tariffaria della Tia e quindi l'assoggettabilità all'Iva. Però si faceva erroneamente riferimento alla "Tia2" e non alla "Tia1". Il Ministero delle finanze, per cercare di porvi rimedio, emanava la circolare n. 3/2010 con la quale si ribadiva l'applicabilità dell'Iva sulla "Tia1" in quanto basata sugli stessi criteri della "Tia2". Tutto ciò ha alimentato un forte clima di confusione aggravando la situazione, come risulta dal fatto che circa la metà dei gestori, sulla base di quanto sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, ha continuato ad applicare l'Iva, offrendo così ulteriore base per il contenzioso.
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