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IRAP: Illegittime le deduzioni regionali ante 2013 lunedì 12 marzo 2012

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 5 marzo scorso ha disposto che le deduzioni ai fini Irap, a modifica della base imponibile Irap, effettuate dalle Regioni a statuto ordinario per gli anni antecedenti al 2013 non sono legittime. La questione di legittimità era stata sollevata dalla presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della legge regionale dell'Umbria n. 4/2011, ed in particolare dell'art. 5 che introduceva una serie di agevolazioni nei confronti dei soggetti che nell'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 avevano incrementato il personale assunto nell'impresa. In particolare veniva riconosciuta un'agevolazione pari al 50% del costo di ogni dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato, aumentabile al 75% nei casi di assunzione di personale disoccupato da oltre dodici mesi, di età superiore ai 40 anni, e di persone di sesso femminile. Il successivo comma 4 stabiliva che la deduzione spettasse per l'anno d'imposta seguente a quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i quattro successivi. La Consulta ha ritenuto che la normativa regionale umbra ha violato l'art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione in quanto, in assenza di espressa disposizione normativa, introduceva ulteriori ipotesi di deduzioni rispetto a quelle previste dalla legge istitutiva dell'Irap. Il D.Lgs. n. 68/2011, che ha concesso potestà legislativa alle Regioni in materia di Irap, con possibilità di ridurre le aliquote fino ad azzerarle e introdurre nuove deduzioni alla base imponibile, trova applicazione solo a partire dal 2013.
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