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SCUDO FISCALE - Chiarimenti dell'Agenzia mercoledì 15 febbraio 2012

L’Agenzia delle Entrate, con un provvedimento datato 14 febbraio, ha fornito alcune importanti precisazioni in ordine alle disposizioni contenute nell'art. 19 del D.L. n. 201/2011 in materia di imposta di bollo da applicare sulle attività scudate, il cui versamento è previsto per il prossimo 16 febbraio. L’art. 19 del citato D.L. stabilisce, infatti, l’applicazione dell’imposta di bollo speciale sulle attività finanziarie scudate, che godono del regime di anonimato. In relazione a tale ipotesi è stata introdotta un'imposta di bollo speciale annualmente dovuta e prelevata dagli intermediari finanziari con riferimento al valore delle attività ancora segretate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. L'imposta riguarda le sole attività finanziarie che sono state oggetto di emersione e che sono ancora possedute in regime di anonimato alla data del 6 dicembre 2011, per quelle riferite al primo anno di applicazione, e al 31 dicembre per gli anni successivi. La stessa norma ha previsto inoltre che, per quelle attività immesse in conti segretati, che al 6 dicembre 2011 siano state in tutto o in parte prelevate, sia dovuta per il solo 2012, un’imposta straordinaria del 10 per mille. Nel provvedimento in essere, le Entrate chiariscono che entrambe le imposte vadano calcolate sul valore di mercato delle attività finanziarie alla data del prelievo, oppure, in mancanza, sul loro valore nominale o di rimborso. Per i contribuenti per i quali non sia possibile prelevare l'imposta di bollo dal conto scudato, l'intermediario dovrà provvedere alla loro segnalazione nel modello 770 da presentare nel corso del 2013. L'Agenzia precisa, inoltre, che se il contribuente detiene il conto segretato presso lo stesso intermediario che ha effettuato l'operazione di rimpatrio, questi è tenuto al prelievo dell'imposta di bollo annuale e di quella straordinaria. Nell’ipotesi in cui, invece, il contribuente abbia trasferito il conto segretato, mantenendo il regime della riservatezza, è tenuto al prelievo delle imposte l’ultimo intermediario presso cui è ancora detenuto il conto. Se al contrario, il contribuente ha trasferito parte delle attività detenute nel conto segretato presso un altro intermediario in un conto non segretato, l'intermediario presso cui è detenuto il conto segretato deve applicare sia l’imposta ordinaria sulle attività finanziarie ancora segretate, sia quella straordinaria sui valori eventualmente trasferiti o prelevati.
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