| Cooperative agricole niente tassazione del 10% |
luned́ 13 febbraio 2012 |
| Nonostante l'obbligo introdotto dalla manovra estiva (comma 36-ter, dell'art. 2, del D.L. n. 138/2011) e in assenza di chiarimenti ufficiali, le cooperative agricole di allevamento e di manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli non sono soggette alla tassazione del 10% della riserva obbligatoria di cui all'art. 2545-quater del codice civile.
Questo tipo di cooperative (art. 10, comma 1, D.P.R. n. 601/1973) per effetto della natura di variazione fiscale in aumento della quota (10%) della riserva (30% degli utili), non subiscono alcun incremento della base imponibile (3%) per effetto della neutralizzazione delle variazioni fiscali, disposta specificatamente per questi enti mutualistici. L'agevolazione inserita nella norma sopra richiamata porta alla conseguenza che, alla formazione del reddito imponibile di questo tipo di cooperative concorre esclusivamente la quota del 20% dell'utile, restando esente la residua quota dell'80% dell'utile netto, a prescindere da qualsiasi destinazione data, e le variazioni fiscali nette operate in sede di compilazione del Modello Unico.
Questo comporta una discriminazione tra le cooperative agricole di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 228/2011 per le quali la tassazione viene effettuata complessivamente sul 23% dell'utile e le cooperative agricole di cui al comma 1 dell'art. 10 del D.P.R. n. 601/1973 dove la tassazione si ritiene limitata alla quota del 20% degli utili per effetto dell'azzeramento di tutte le variazioni fiscali.
Stesso problema si crea per le banche di credito cooperativo.
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