| I beni delle imprese in godimento ai soci |
lunedì 13 febbraio 2012 |
| L'Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2012, è intervenuta sul tema relativo ai beni delle imprese concessi in godimento ai soci, precisando che il valore di mercato da attribuire agli stessi, da confrontare con il corrispettivo, deve essere inteso come "valore normale", così come definito dall'articolo 9 del Tuir, ovvero come il prezzo mediamente praticato sul mercato per beni e servizi della stessa specie in regime di concorrenza e allo stesso stadio di commercializzazione.
Il D.L. n. 138/2011 ha introdotto alcune importanti novità con l'obbiettivo di contrastare il fenomeno dell'utilizzo di beni che, intestati alle imprese in modo fittizio, vengono di fatto dati in godimento agli stessi soci o familiari dell'imprenditore.
Entro il prossimo 2 aprile i soggetti interessati dalla casistica di legge dovranno procedere alla prima comunicazione dei dati. Le nuove disposizioni prevedono in capo al socio la tassazione come reddito diverso della differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento del bene dell'impresa; per quest'ultima viene introdotta l'indeducibilità dal reddito imponibile dei costi relativi ai beni concessi in godimento e, infine, per entrambi i soggetti, è stabilito l'obbligo solidale di comunicazione dei dati relativi a tali beni.
Mentre gli effetti reddituali decorreranno dal 2012, l'obbligo di comunicazione riguarderà anche i periodi d'imposta precedenti, per i beni il cui godimento permane al 17 settembre 2011.
L'Agenzia delle Entrate ha poi esteso l'obbligo di comunicazione anche a tutti i finanziamenti o capitalizzazioni, anche se non finalizzati all'acquisto dei beni concessi in godimento. Tale provvedimento, inoltre, sembra estendere tale obbligo anche all'ipotesi in cui il corrispettivo del bene concesso in godimento sia in linea con il valore di mercato.
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