| Società in perdita con meno incentivi |
venerdì 10 febbraio 2012 |
| Le istruzioni al Modello Unico, pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate, introducono un limite per gli incentivi Ace alle imprese in perdita. Si tratta del limite pari al patrimonio netto dell'esercizio, che esclude dall'agevolazione i versamenti soci effettuati a copertura di perdite pregresse.
Nel quadro RS è contenuto un quadro dove, secondo le istruzioni ai Modelli, deve essere indicato il valore del patrimonio netto a fine esercizio, e questo deve essere compilato perché "in ciascun esercizio la variazione in aumento non può comunque eccedere il patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, escluso l'utile dello stesso periodo".
Tale precisazione non era contenuta nella norma originaria e quindi si presume che sarà introdotta con il decreto ministeriale di attuazione previsto dall'articolo 1, comma 8 del D.L. n. 201/2011.
Tale limite riduce, come era già stato previsto per la Dit, di fatto l'incentivo per le imprese che ricapitalizzano a fronte di perdite che hanno abbattuto il capitale. Il limite del patrimonio netto deve essere quantificato senza tener conto dell'utile dell'esercizio, che quindi non è in grado di controbilanciare il deficit per ripristinare la rilevanza degli apporti.
In altre parole, le perdite non riducono di per se la base Ace, addossandosi preventivamente al patrimonio preesistente che non vale per l'agevolazione, ma una volta azzerato questo importo, esse cominciano ad erodere le ricapitalizzazioni rilevanti, depotenziando il beneficio.
Una società che subisce ripetutamente perdite che comunque abbattono il capitale sociale e che vengono ricoperte da versamenti soci usufruisce dell'agevolazione solo sul primo versamento.
La detassazione si evidenzia non più nel quadro RF ma nel quadro RN (o GN) a diminuzione del reddito lordo. Le istruzioni, in tema di consolidato, precisano che se la deduzione supera il reddito (in caso di società in perdita) l'eccedenza può essere trasferita al gruppo per essere dedotta dall'imponibile del consolidato nel medesimo anno. Il modello CNM contiene infatti la nuova sezione XII del quadro NX ove riportare le eccedenze trasferite. |
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