| IVA: Per la liquidazione decide il fatturato |
martedì 31 gennaio 2012 |
| La legge di stabilità n. 183/2011 ha modificato i limiti per avvalersi della possibilità di liquidazione e versamento dell’Iva con cadenza trimestrale, agganciando tali limiti a quelli previsti per l'accesso alla contabilità semplificata.
A partire dal 2012, quindi, potranno beneficiare della liquidazione trimestrale i contribuenti con volume d'affari non superiore ai 400 mila euro per i soggetti che svolgono attività di servizi ovvero attività professionali e 700 mila euro per i soggetti che svolgono altre attività.
In realtà restano ancora dei dubbi circa il parametro di riferimento. Il comma 11 dell'art. 14 della citata L. n. 183/2011 stabilisce che "i limiti per la liquidazione trimestrale dell'Iva sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata". Sebbene i limiti della contabilità semplificata facciano riferimento ai ricavi conseguiti nell'anno (art. 18 del D.P.R. n. 600/1973), la norma in argomento parla esclusivamente di "limiti" e pare riferirsi ai soli valori monetari e non anche al parametro di riferimento, che in questo caso dovrebbe rimanere il volume d’affari, vale a dire l’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni Iva dell’anno, con le eccezioni dell’art. 20 del D.P.R. n. 633/1972.
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