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IVA - Il nuovo regime per l'attività edilizia martedì 31 gennaio 2012

settore immobiliare la possibilità di separare le operazioni di cessioni di abitazioni esenti da quelle imponibili, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. Si tratta di una importante disposizione che consente di evitare il cosiddetto "doppio maleficio", in quanto, cedendo un'unità immobiliare in esenzione dell'imposta, è necessario non soltanto procedere alla rettifica della detrazione del tributo sui costi specifici sostenuti per la realizzazione della stessa, ma anche modificare parzialmente l'Iva che è stata detratta nell'anno o negli anni precedenti, sulla base del pro-rata di indetraibilità che la cessione esente determina. Tuttavia la nuova opportunità impone che l'impresa trasferisca l'unità immobiliare dall'attività imponibile all'attività esente, mediante l'emissione di una vera e propria fattura (intestata a se stessa) al valore normale del bene così come previsto dall'articolo 14 del D.P.R. n. 633/1972. Se il passaggio dell'abitazione dall'attività imponibile a quella esente avviene prima della scadenza del quinquennio dall'ultimazione dei lavori, l'operazione è assoggettata ad IVA, per cui è necessario emettere una fattura, con applicazione dell'aliquota IVA propria del bene sul "valore normale" dello stesso. In tale ipotesi, per la parte di attività di "costruzione e vendita imponibile", l'impresa avrà realizzato una "cessione ad IVA", senza alcuna conseguenza in termini di "rettifica della detrazione", né di pro-rata. Diversamente, se il passaggio dell'abitazione tra le due attività (da imponibile ad esente) avviene dopo i 5 anni dall'ultimazione dei lavori, l'operazione è esente da IVA, per cui è necessario emettere una fattura in esenzione da imposta. In tale ipotesi, per la parte di attività di "costruzione e vendita imponibile", l'impresa avrà realizzato una "cessione esente ad IVA", come tale soggetta alla "rettifica della detrazione", di cui all'art.19-bis2, del D.P.R. n. 633/1972 - con restituzione dell'IVA detratta in sede di costruzione - senza però che tale operazione vada ad incidere sul "pro-rata generale".
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