Studio Rositani
 
login password  
Registrati | Recupera password | Amministrazione
HOME CHI SIAMO CONTATTI PRIVACY SERVIZI UTILI
Studio Rositani - consulenza del lavoro, societaria e assistenza legale in materia del lavoro
CONSULENZA
DEL LAVORO
CONSULENZA
FISCALE
SERVIZI
CONTABILI
DIRITTO
DEL LAVORO
PAGHE
ON-LINE
Tracciabilità sopra i 1.000 € sempre più ristrette venerdì 27 gennaio 2012

Nelle risposte a Telefisco sono stati fissati alcuni importanti paletti per quanto riguarda l'utilizzo di denaro contante da parte dei contribuenti. I casi esaminati sono stati due: gli anticipi delle trasferte dei dipendenti e il trasferimento di denaro tra familiari. Per quanto riguarda le trasferte capita spesso che il dipendente debba partire in modo improvviso e che per questo chieda al proprio datore di lavoro di anticipargli una somma superiore a 1.000 euro. In questo caso ci si chiede se viene violato o meno il divieto previsto dall'articolo 49 del D.Lgs. n. 231/2007. Il dubbio riguardava il fatto che il trasferimento delle somme molto spesso avviene non al momento della partenza, ma al momento in cui la trasferta si conclude. Il Ministero dell'Economia, a riguardo, ha precisato che il trasferimento si deve considerare compiutamente realizzato al momento della consegna dell'anticipo e che lo stesso, se superiore a 1.000 euro, viola il divieto con conseguente applicazione della sanzione. Per ovviare il problema il datore deve mettere la somma a disposizione del lavoratore su un conto in banca dove quest'ultimo potrà attingere. Per quanto riguarda i passaggi all'interno delle famiglie come ad esempio, il padre che versa al figlio le somme necessarie per un viaggio di studio, anche in questo caso il Ministero risponde che il comportamento tenuto costituirebbe violazione del divieto di trasferimento di contanti previsto nel D.Lgs. n. 231/2007. Quindi anche il passaggio di denaro all'interno del nucleo familiare viene considerato un trasferimento tra soggetti diversi.
      Elenco News  

 

 NEWS
leggi tutte le news 
 
Studio Rositani


Unione Nazionale Consumatori

© 2010. STUDIO ROSITANI -
Via Giorgio Miceli, 41- 89123 Reggio Calabria. Tel. 0965-923321 - P.IVA 03105950806