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Da febbraio nuove sanzioni sul limite al contante mercoledì 18 gennaio 2012

La direzione Antiriciclaggio del Ministero dell’Economia, con una circolare inviata alle Ragionerie territoriali dello Stato, ha comunicato le nuove sanzioni pecuniarie per le violazione del limite al contante dei mille euro, introdotto dal D.L. n. 201/2011 (convertito dalla Legge n. 214/2011), che entreranno in vigore a partire dal primo febbraio 2012. L’art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007, più volte modificato, vieta i trasferimenti di contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore e titoli al portatore di importo pari o superiore ai mille euro, anche se gli stessi pagamenti in contante avvengono in maniera frazionata. A partire dall’importo dei mille euro, quindi, i pagamenti devono avvenire con strumenti tracciabili, ossia nominativi. La suddivisione dei mille euro potrà riguardare esclusivamente i contratti già stipulati che prevedono rateazioni o pagamenti periodici. Per quanto concerne il regime sanzionatorio, il Ministero dell’Economia ha previsto una percentuale variabile all’1 al 40% degli importi trasferiti. Per le violazioni commesse dal 16 giugno 2010 in poi la sanzione minima prevista è fissata a 3mila euro, mentre qualora l’importo superi i 50.000 euro il minimo sale dall’1 al 5% dello stesso importo. Se la violazione riguarda importi non superiori ai 250.000 euro, invece, si ha la possibilità di pagare una sanzione in misura ridotta pari al 2% dell’importo trasferito, attraverso il meccanismo dell’oblazione. È importante ricordare, infine, che la contestazione della violazione può avvenire soltanto da parte della Guardia di Finanza o dal Ministero stesso, entro i 90 giorni dalla comunicazione della violazione da parte dell’istituto bancario o delle Poste.
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